Quadro legislativo della Federazione Russa. Quadro legislativo del Regolamento della Federazione Russa sugli specialisti dei mercati finanziari

L'ordinanza del Servizio federale dei mercati finanziari del 20 aprile 2005 N 05-17/pz-n ha approvato il Regolamento sugli specialisti dei mercati finanziari. In allegato si trova l'elenco degli specialisti dei mercati finanziari. Questo elenco divide gli specialisti nelle seguenti categorie:

Persone che forniscono la gestione del lavoro corrente delle organizzazioni che operano nel mercato finanziario;

controllori;

Specialisti.

I primi includono:

Persone che, in conformità con la legge o i documenti costitutivi dell'organizzazione, svolgono le funzioni di unico organo esecutivo dell'organizzazione che opera nel mercato finanziario;

I supplenti dell'organo esecutivo unico di un'organizzazione operante nel mercato finanziario che, nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali, dirigono un settore, divisione, dipartimento, dipartimento o altra unità strutturale indipendente, la cui funzione esclusiva è quella di svolgere uno o più più tipi di attività nel mercato finanziario (unità strutturale);

Capi (vice capi) di un'unità strutturale di un'organizzazione le cui responsabilità lavorative includono attività dirette nel mercato finanziario, inclusa un'unità strutturale di un'organizzazione che svolge funzioni di contabilità interna in questa organizzazione.

Viene definito responsabile del trattamento il dipendente di un'organizzazione operante nel mercato finanziario, responsabile dell'attuazione del controllo interno da parte di tale organizzazione.

Uno specialista è un dipendente di un'unità strutturale di un'organizzazione operante nel mercato finanziario che, in conformità con le sue responsabilità lavorative, svolge le seguenti funzioni:

a) in un'organizzazione impegnata in attività di intermediazione, di intermediazione o di gestione di valori mobiliari:

Esecuzione di transazioni con titoli: per conto dell'organizzazione e a sue spese; per conto dei clienti e a spese dei clienti; per conto dell'organizzazione e a spese dei clienti alle aste con l'organizzatore delle negoziazioni sul mercato dei valori mobiliari;

Effettuare transazioni e/o operazioni con fondi e/o titoli nell'interesse del fondatore della gestione;

Firma di report ai clienti;

b) in un'organizzazione che svolge attività di compensazione - prova documentale dei risultati della compensazione;

c) in un'organizzazione che opera come organizzatore delle negoziazioni sul mercato dei valori mobiliari (attività di borsa), - divulgazione di informazioni basate sui risultati delle negoziazioni;

d) in un'organizzazione impegnata nella tenuta di un registro dei possessori di valori mobiliari:

Esecuzione di operazioni relative al trasferimento di proprietà di titoli su conti personali di persone registrate;

Firma di documenti che confermano i diritti di proprietà delle persone registrate su titoli e documenti sulle transazioni eseguite;

e) in un organismo che svolge attività di deposito:

Effettuare operazioni relative al trasferimento della proprietà di titoli sui conti titoli dei clienti;

Firma di documenti che confermano la proprietà del cliente di titoli e documenti sulle transazioni eseguite;

f) in un organismo impegnato nella gestione di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali:

Firma di documenti in uscita dell'organizzazione relativi all'attuazione di operazioni relative alla gestione della proprietà di un fondo di investimento azionario, fondo comune di investimento, riserve pensionistiche di un fondo pensione non statale o proprietà in cui sono investiti risparmi pensionistici ;

Firma di documenti in uscita dell'organizzazione relativi all'attuazione di operazioni relative alla gestione di titoli di proprietà di un fondo di investimento per azioni, titoli che costituiscono un fondo comune di investimento o titoli in cui fondi provenienti dalle riserve pensionistiche di una pensione non statale vengono collocati fondi o investiti risparmi pensionistici;

Firma dei documenti in uscita dell'organizzazione relativi all'attuazione delle operazioni relative alla gestione della copertura ipotecaria;

Firma di documenti contenenti il ​​calcolo di indicatori allo scopo di monitorare la gestione delle riserve di investimento di un fondo di investimento azionario, di proprietà di un fondo comune di investimento, di fondi di riserve pensionistiche di un fondo pensione non statale o di proprietà in cui sono depositati risparmi pensionistici investito;

g) in un organismo che opera come depositario specializzato di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali:

Firma dei documenti in uscita dell'organizzazione relativi all'attuazione delle operazioni relative alla conservazione e alla contabilità dei diritti sui titoli di proprietà di un fondo di investimento per azioni, titoli che costituiscono un fondo comune di investimento o titoli in cui le riserve pensionistiche di un non- vengono collocati fondi pensione statali o titoli in cui vengono investiti risparmi previdenziali o fondi costituenti copertura ipotecaria;

Firma di documenti in uscita dell'organizzazione relativi all'attuazione di operazioni relative alla contabilità della proprietà di un fondo di investimento azionario, fondo comune di investimento, riserve pensionistiche di un fondo pensione non statale, proprietà in cui sono investiti risparmi pensionistici e costituire una copertura ipotecaria;

Firma di documenti contenenti il ​​calcolo degli indicatori al fine di monitorare il rispetto da parte della società di gestione dei requisiti della legislazione della Federazione Russa, nonché la carta e la dichiarazione di investimento di un fondo di investimento per azioni, i termini di un accordo con un fondo comune -fondo di investimento azionario e regole di gestione fiduciaria di un fondo comune di investimento, rispetto dei requisiti per la struttura del portafoglio di investimenti di un fondo pensione non statale (e altre funzioni di controllo);

Conferma del consenso del depositario specializzato alla cancellazione di fondi da un conto bancario, all'esecuzione di operazioni con la proprietà di un fondo di investimento azionario, proprietà che costituisce un fondo comune di investimento o proprietà in cui sono investiti i risparmi pensionistici;

Notifica al Servizio federale dei mercati finanziari e ad altre autorità esecutive federali sulle violazioni identificate durante l'esecuzione delle funzioni di controllo da parte del depositario specializzato e sulla loro eliminazione (mancata eliminazione);

Firma dei documenti in uscita dell'organizzazione riguardanti l'attuazione delle operazioni relative al trasferimento della proprietà delle quote di investimento di un fondo comune di investimento;

Firma di documenti che confermano la proprietà da parte della persona registrata di quote di investimento di un fondo comune di investimento e di documenti sulle transazioni eseguite.

Il presente Regolamento stabilisce i seguenti requisiti di qualificazione per gli specialisti dei mercati finanziari:

Disponibilità di un certificato di qualifica in una specializzazione corrispondente al tipo di attività nel mercato finanziario svolta dall'organizzazione in cui lavora la persona specificata;

Disponibilità di un certificato di qualifica in una specializzazione corrispondente al tipo di attività nel mercato finanziario svolta dall'organizzazione che è il luogo di lavoro principale di queste persone (per manager e controllori);

Disponibilità di istruzione superiore (ad eccezione degli specialisti);

Assenza di fatto di annullamento del certificato di qualificazione se sono trascorsi meno di tre anni dalla data di annullamento.

I dirigenti e i supervisori devono soddisfare i seguenti requisiti aggiuntivi:

Per i dirigenti: esperienza lavorativa come capo di un dipartimento o altra unità strutturale di un'organizzazione che opera nel mercato finanziario, un organismo di autoregolamentazione che riunisce organizzazioni che operano nei mercati mobiliari e di investimento collettivo, la Commissione federale per il mercato mobiliare, la Commissione federale Servizio dei mercati finanziari, i loro enti territoriali, il Ministero delle finanze della Russia, le autorità finanziarie delle entità costituenti della Federazione Russa, la Banca Centrale della Federazione Russa, le cui responsabilità ufficiali includevano prendere (preparare) decisioni su questioni direttamente correlate alla specializzazione in il settore del mercato finanziario - almeno un anno;

Per dirigenti e controllori - l'assenza del fatto di lavorare in un'organizzazione che svolgeva attività nel mercato finanziario, la cui licenza corrispondente è stata annullata e in cui la persona specificata era la persona che gestiva le attività attuali di questa organizzazione, o un controllore durante il periodo della violazione che ha portato alla revoca della licenza (salvo i casi di revoca della licenza su istanza dell'organizzazione stessa), se sono trascorsi meno di tre anni dalla data di revoca della licenza;

Per i controllori: la presenza di certificati di qualificazione che garantiscono la conformità delle specializzazioni in essi indicate nel campo del mercato finanziario con tutti i tipi di attività dell'organizzazione nel mercato finanziario.

I. Generale disposizioni

1. Il presente Regolamento stabilisce:

1.1. requisiti di qualificazione per specialisti dei mercati finanziari - dipendenti, il cui elenco delle posizioni è riportato nell'appendice n. 1 del presente Regolamento, che lavorano in un'organizzazione - un partecipante professionale al mercato mobiliare, un'organizzazione impegnata nella gestione di fondi di investimento, mutui fondi e fondi pensione non statali, o un'organizzazione che opera come depositaria specializzata di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali (di seguito denominata un'organizzazione che opera nel mercato finanziario), o un'organizzazione che intende operare in il mercato finanziario se questa organizzazione ha inviato una richiesta corrispondente ai mercati del Servizio Finanziario Federale (di seguito denominato Servizio Federale);

1.2. procedura di certificazione;

1.3. la procedura per la tenuta del registro delle persone certificate (di seguito Registro);

1.4. procedura e cause di revoca dei certificati di qualificazione;

1.5. procedura per la comunicazione delle informazioni contenute nel Registro.

2. Gli specialisti dei mercati finanziari hanno diritto a ricevere la qualifica di “specialista dei mercati finanziari” nelle seguenti specializzazioni nel campo dei mercati finanziari, indicate nell'attestato di qualifica:

2.1. attività di intermediazione, intermediazione e gestione di titoli;

2.2. attività dell'organizzatore delle negoziazioni sul mercato dei valori mobiliari (attività della borsa) e attività di compensazione;

2.3. attività connesse alla tenuta del registro dei possessori di titoli;

2.4. attività di deposito;

2.5. attività connesse alla gestione di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali;

2.6. attività di depositari specializzati di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali.

3. La certificazione dei candidati viene effettuata dal Servizio federale sotto forma di esame di qualificazione e rilascio di un certificato di qualificazione, nonché di verifica della conformità delle qualifiche degli specialisti dei mercati finanziari ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

4. Il Servizio federale prende le seguenti decisioni nel campo della certificazione:

4.1. sull'assegnazione delle qualifiche al richiedente e sul rilascio di un certificato di qualificazione;

4.2. rifiuto di attribuire un titolo al richiedente;

4.3. sulla revisione del risultato dell'esame di abilitazione in relazione al richiedente;

4.4. sul rifiuto del richiedente di rivedere il risultato dell'esame di abilitazione;

4.5. sull'iscrizione nel registro delle persone certificate di una persona precedentemente esclusa dal registro specificato;

4.6. sul rilascio di un duplicato del certificato di qualifica a una persona certificata;

4.7. sulle modifiche al certificato di qualifica di una persona certificata;

4.8. sull'annullamento del certificato di qualifica di una persona certificata.

II. Qualificazione requisiti
agli specialisti dei mercati finanziari

5. Gli specialisti dei mercati finanziari devono soddisfare i seguenti requisiti di qualificazione:

5.1. disponibilità di un certificato di qualificazione del Servizio federale o della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari in una specializzazione corrispondente al tipo di attività nel mercato finanziario svolta dall'organizzazione in cui lavora la persona specificata;

5.2. disponibilità di un certificato di qualificazione da parte del Servizio Federale o della Commissione Federale per il Mercato dei Valori Mobiliari in una specializzazione corrispondente al tipo di attività nel mercato finanziario svolta dall'organizzazione che è il luogo di lavoro principale di queste persone - per le persone previste nella Sezione II dell'Allegato n. 1 al presente Regolamento;

5.3. presenza di istruzione superiore (ad eccezione delle persone previste nella sezione III dell'Appendice n. 1 del presente Regolamento);

5.4. assenza di fatto di annullamento del certificato di qualificazione, se sono trascorsi meno di tre anni dalla data di annullamento.

6. I soggetti indicati nelle sezioni I e II dell'Allegato n. 1 al presente Regolamento, oltre ai requisiti stabiliti dal comma 5 del presente Regolamento, devono possedere i seguenti requisiti:

6.1. per le persone previste nel paragrafo 1.1 dell'Appendice n. 1 del presente Regolamento - che hanno esperienza come capo di un dipartimento o altra unità strutturale di un'organizzazione che opera nel mercato finanziario, un organismo di autoregolamentazione che unisce organizzazioni che operano nel settore dei valori mobiliari e collettivi mercato degli investimenti (di seguito - un organismo di autoregolamentazione), la Commissione federale per il mercato mobiliare, il Servizio federale, i loro organi territoriali, il Ministero delle finanze della Federazione Russa, le autorità finanziarie degli enti costituenti della Federazione Russa, il Banca Centrale della Federazione Russa, le cui responsabilità ufficiali includevano prendere (preparare) decisioni su questioni direttamente legate alla specializzazione nel campo del mercato finanziario - almeno un anno;

6.2. per le persone previste nelle sezioni I e II dell'Allegato n. 1 del presente Regolamento - l'assenza del fatto di lavorare in un'organizzazione che operava nel mercato finanziario, la cui licenza corrispondente è stata revocata e in cui la persona specificata era la persona che gestito le attività correnti di tale ente, o dal titolare del trattamento durante il periodo della violazione che ha comportato la revoca della licenza (salvi i casi di revoca della licenza su richiesta dell'ente stesso), se inferiore a tre anni decorsi dalla data di revoca della licenza.

7. Se un'organizzazione svolge o intende svolgere diversi tipi di attività nel mercato finanziario e questa organizzazione ha inviato una domanda corrispondente al Servizio federale, allora:

7.1. le persone specificate nei paragrafi 1.1 - 1.3 dell'Appendice n. 1 del presente Regolamento devono possedere un certificato di qualificazione per la specializzazione nel campo del mercato finanziario, corrispondente a uno dei tipi di attività dell'organizzazione nel mercato finanziario;

7.2. Il controllore deve possedere certificati di qualificazione che garantiscano la conformità delle specializzazioni ivi indicate nel campo del mercato finanziario con tutti i tipi di attività dell'organizzazione nel mercato finanziario.

III. Ordine effettuazione della certificazione

8. La certificazione dei candidati viene effettuata conducendo (sostenendo) due esami di qualificazione (di base e specialistici), assegnando qualifiche e rilasciando un certificato di qualificazione.

9. Gli esami di abilitazione vengono condotti in conformità con il Regolamento per lo svolgimento degli esami di abilitazione in conformità con l'Appendice n. 2 del presente Regolamento.

10. Le domande d'esame per gli esami di abilitazione sono formate sotto forma di test utilizzando un metodo di campionamento casuale dal database delle domande d'esame per gli esami di abilitazione.

La banca dati delle domande d'esame è mantenuta secondo la procedura approvata con ordinanza del Servizio federale.

11. Le domande d'esame per gli esami di abilitazione sono formate in conformità con gli elenchi degli argomenti delle domande d'esame, lo standard delle domande d'esame di prova e l'elenco degli atti normativi, la cui conoscenza è obbligatoria per lo svolgimento qualificato delle funzioni di specialisti dei mercati finanziari (di seguito denominati requisiti minimi di qualificazione).

12. I requisiti minimi di qualificazione sono approvati con ordinanze del Servizio Federale.

13. Qualora l'esame di abilitazione preveda domande d'esame sulla conoscenza dei fondamenti teorici del mercato finanziario e delle discipline scientifiche applicate al settore, l'abilitazione minima deve comprendere un elenco della letteratura consigliata per la preparazione al superamento dell'esame di abilitazione.

14. Il superamento dell’esame di qualificazione di base costituisce la base per l’ammissione del richiedente a sostenere l’esame di qualificazione specialistica.

15. Il superamento dell'esame di qualificazione specialistica costituisce la base per l'assegnazione al richiedente della qualifica di “specialista dei mercati finanziari”.

16. Il Servizio federale conduce (accetta) l'esame di qualificazione di base e i seguenti esami di qualificazione specializzata:

16.1. esame di qualificazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari nelle attività di intermediazione, di intermediazione e di gestione di titoli (di seguito denominato esame della prima serie);

16.2. esame di qualificazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari nell'organizzazione delle negoziazioni sul mercato dei valori mobiliari (attività delle borse valori) e delle attività di compensazione (di seguito denominato esame della seconda serie);

16.3. esame di qualificazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari sulla tenuta del registro dei possessori di valori mobiliari (di seguito denominato esame della terza serie);

16.4. esame di abilitazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari nell'attività di banca depositaria (di seguito denominato esame della quarta serie);

16.5. esame di abilitazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari nella gestione di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali (di seguito denominato esame della quinta serie);

16.6. esame di abilitazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari sull'attività dei depositari specializzati di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali (di seguito denominato sesto ciclo di esame).

17. Tutti gli esami di qualificazione si svolgono in un'unica fase. La durata dell'esame base di abilitazione e dell'esame della quinta serie non può superare i centoventi minuti. La durata degli esami della prima, quarta e sesta serie non può superare i sessanta minuti.

18. L'esame di abilitazione base è una prova composta da domande d'esame per la conoscenza generale della normativa che disciplina i mercati finanziari e la capacità di effettuare semplici calcoli utilizzando strumenti provenienti da discipline scientifiche di settore come l'economia matematica, la statistica economica, l'analisi economica e finanziaria.

19. L'esame di abilitazione specialistica è una prova di domande d'esame per una conoscenza approfondita degli atti normativi che disciplinano la relativa specializzazione nel campo del mercato finanziario.

20. La fornitura delle condizioni organizzative e tecniche per sostenere gli esami di abilitazione, l'esame dei risultati degli esami di abilitazione (di seguito denominato ricorso) e l'accettazione dei documenti per verificare il rispetto dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente Regolamento sono effettuati dagli organi territoriali di il Servizio Federale (di seguito denominati Enti Territoriali).

Le condizioni organizzative e tecniche per sostenere gli esami di abilitazione sono approvate con ordinanza del Servizio federale.

21. Il supporto tecnico per sostenere gli esami di abilitazione è fornito dai centri d'esame.

I requisiti per i centri d'esame, nonché l'elenco dei centri d'esame, sono determinati dagli ordini del Servizio federale.

22. Per organizzare i lavori preparatori e sostenere gli esami di abilitazione, il Servizio federale, su proposta dei propri organi territoriali, approva la composizione delle commissioni d'esame. La procedura di funzionamento delle commissioni d'esame è approvata con ordine del Servizio federale.

23. Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione i candidati che abbiano inviato ad uno degli enti territoriali la seguente documentazione:

23.1. modulo di richiesta del richiedente per un certificato di qualificazione secondo il modulo previsto dall'Allegato n. 3 (Pril_3.doc 27KB) al presente Regolamento;

23.2. un estratto del protocollo della commissione d'esame sul superamento dell'esame di qualificazione di base se, quando il richiedente ha superato l'esame di qualificazione di base, l'ente territoriale specificato non ha fornito le condizioni organizzative e tecniche per sostenere questo esame, o una copia del certificato di qualificazione - se il richiedente è in possesso di certificato di abilitazione per l'ammissione a sostenere un esame di abilitazione specialistica;

23.3. una copia di un documento statale sull'istruzione professionale superiore e per i candidati che hanno ricevuto un'istruzione all'estero - un documento di uno stato estero sull'istruzione superiore e un certificato di equivalenza di un documento di uno stato estero sull'istruzione superiore con un diploma di istruzione professionale superiore della Federazione Russa, rilasciato dall'organo esecutivo federale nel campo dell'istruzione (di seguito denominato documento sull'istruzione superiore), - se il richiedente ha un'istruzione superiore.

24. Le cause di rifiuto dell'ammissione agli esami di abilitazione sono:

24.1. presenza di informazioni inesatte nel modulo di domanda presentato dal richiedente;

24.2. mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione prevista al comma 23 del presente Regolamento;

24.3. mancato superamento da parte del richiedente dell'esame di abilitazione base o mancanza della documentazione prevista al punto 23.2 del presente Regolamento - per l'ammissione a sostenere l'esame di abilitazione specialistica;

24.4. cancellazione del certificato di qualificazione del richiedente se sono trascorsi meno di tre anni dalla data di tale cancellazione;

24.5. l'attività lavorativa del richiedente in un'organizzazione che operava nel mercato finanziario e alla quale è stata revocata la licenza, come persona che gestiva le attività attuali di tale organizzazione o come responsabile del trattamento durante il periodo della violazione che ha portato alla revoca della licenza (salvi i casi di revoca della licenza su istanza del suddetto organismo) se sono trascorsi meno di tre anni dalla data di tale revoca.

25. Si considera superato l'esame di abilitazione il candidato che abbia ottenuto da 80 a 100 punti nel superamento dell'esame di abilitazione.

26. I risultati dell'esame di abilitazione sono approvati dal protocollo della commissione d'esame e sono forniti ai candidati per la revisione entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data dell'esame di abilitazione.

27. Un richiedente che non ha un certificato di qualificazione, ma ha superato con successo l'esame di qualificazione di base, le cui condizioni organizzative e tecniche per l'ammissione sono state fornite dall'ente territoriale, e intende presentare i documenti ad un altro ente territoriale per superare un esame specializzato esame di qualificazione, sulla base di domanda scritta entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'esame di qualificazione di base, l'ente territoriale che ha fornito le condizioni organizzative e tecniche per sostenere l'esame di base fornisce un estratto del protocollo della commissione d'esame sui risultati dell'esame di qualificazione superamento dell’esame di qualificazione base.

28. Il richiedente che non riesce a superare l'esame di abilitazione ha il diritto di presentare ricorso.

29. La domanda di ricorso del ricorrente viene inviata a qualsiasi ente territoriale ed è esaminata dal Servizio federale secondo le modalità prescritte.

L'ente territoriale, entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta domanda, comunica al richiedente la decisione del Servizio Federale adottata nei suoi confronti.

30. Il Servizio Federale, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di superamento dell'esame di qualificazione specialistica da parte del richiedente (ricorso), decide sull'assegnazione di una qualifica al richiedente e sul rilascio a lui di un certificato di qualificazione.

(Pril_4.doc 21 KB) al presente Regolamento e lo trasmette all'ente territoriale che ha predisposto le condizioni organizzative e tecniche per lo svolgimento dell'esame di qualificazione per il rilascio alla persona certificata.

31. In caso di smarrimento o danneggiamento del certificato di qualificazione di una persona certificata, su sua richiesta, redatto nel modulo conforme all'Allegato n. 5 (Pril_5.doc 21KB) al presente Regolamento (con allegato il certificato di qualificazione ) e inviato a qualsiasi ente territoriale, il Servizio Federale in tempo, non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda specificata da parte del Servizio Federale, decide di rilasciare un duplicato del certificato di qualifica alla persona certificata.

Il Servizio Federale, entro un termine non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data della decisione di rilasciare un duplicato del certificato di qualificazione ad una persona certificata, redige e invia un duplicato del certificato di qualificazione all'ente territoriale per il rilascio alla persona certificata.

32. In caso di modifica del cognome, nome, patronimico di una persona certificata su sua richiesta, redatta nel modulo secondo l'Allegato n. 6 (Pril_6.doc 21KB) al presente Regolamento (con allegato un certificato di qualificazione e una copia del documento che conferma tale modifica) e inviato a qualsiasi organismo territoriale, il Servizio Federale, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda specificata da parte del Servizio Federale, effettua una decisione di modificare il certificato di qualifica della persona certificata.

Il Servizio Federale, entro un termine non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data della decisione di modifica del certificato di qualificazione di una persona certificata, apporta le opportune modifiche al certificato di qualificazione riemettendolo e lo trasmette all'ente territoriale per il rilascio a la persona certificata.

33. Per scambiare un certificato di qualifica di uno specialista del mercato mobiliare in finanza aziendale con un certificato di qualifica di uno specialista del mercato finanziario in una delle specializzazioni nel campo del mercato finanziario, il suo proprietario deve inviare a qualsiasi ente territoriale una domanda sotto forma ai sensi dell'Allegato n. 7 (Pril_7.doc 21KB) al presente Regolamento con allegato un certificato di qualifica di specialista del mercato mobiliare in finanza aziendale.

34. Il Servizio Federale, entro un termine non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Servizio Federale dei documenti indicati al paragrafo 33 del presente Regolamento, decide di assegnare una qualifica al richiedente e di rilasciargli un certificato di qualificazione .

Il Servizio federale, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data della decisione di assegnare una qualifica al richiedente e di rilasciargli un certificato di qualifica, redige un certificato di qualifica nel modulo conforme all'appendice n. 4 (Pril_4. doc 21 KB) al presente Regolamento e lo trasmette all'ente territoriale per il rilascio a soggetto certificato.

35. Quando riceve un certificato di qualificazione (duplicato di un certificato di qualificazione), una persona certificata deve presentare un documento che confermi la sua identità, presentare un ordine di pagamento con il contrassegno della banca sulla sua esecuzione (quando si paga l'imposta statale in forma non in contanti) o una ricevuta del modulo stabilito rilasciato al pagatore dalla banca (in caso di pagamento dei dazi statali in contanti), che conferma il fatto del pagamento da parte della persona specificata dei dazi statali riscossi in conformità con la legislazione della Federazione Russa sulle tasse e le spese per il rilascio del certificato (duplicato del certificato; modifica del certificato), e firmare la dichiarazione relativa alla qualifica ricevuta dal certificato (duplicato del certificato di qualifica).

Una condizione obbligatoria per il rilascio di un certificato di qualifica (un duplicato di un certificato di qualifica) a un rappresentante di una persona certificata è la presenza di una procura, eseguita secondo le modalità prescritte.

IV. Procedura registro delle persone certificate

36. Per registrare e controllare i certificati di qualificazione rilasciati, il Servizio Federale mantiene un Registro.

37. Il registro contiene i seguenti dati di ciascuna persona certificata:

37.1. Nome e cognome; dati del passaporto (dati del documento di identità): nome, serie, numero e data di rilascio e nome dell'autorità che ha rilasciato il documento; dati nel luogo di registrazione (luogo di soggiorno); Numeri di telefono di contatto; dati sull'istruzione superiore (se disponibili);

37.2. data e numero dell'ordine del Servizio federale sull'assegnazione della qualifica al richiedente e sul rilascio del suo certificato di qualificazione o ordine del Servizio federale (ordine della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari) sull'approvazione della decisione della Commissione di certificazione su attribuire una qualifica al richiedente e rilasciargli un certificato di qualifica;

37.3. nome della specializzazione nel campo del mercato finanziario;

37.4. serie e numero del modulo del certificato di qualificazione;

37,5. data e numero dell'ordine del Servizio federale sull'annullamento del certificato di qualificazione di una persona certificata o ordine del Servizio federale (ordine della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari) sull'approvazione della decisione della Commissione di certificazione di annullare il certificato di qualifica di una persona certificata (per le persone per le quali è stata presa la decisione di annullare il certificato di qualifica);

37.6. data e numero dell'ordine del Servizio federale (ordine della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari) che approva la decisione della Commissione di certificazione di escludere una persona certificata dal registro (per le persone per le quali è stata presa una decisione di esclusione dal registro il registro);

37.7. data e numero dell'ordinanza del Servizio federale sull'iscrizione nel registro di una persona precedentemente esclusa dal registro o dell'ordinanza del Servizio federale (ordinanza della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari) sull'approvazione della decisione della certificazione Commissione sull'iscrizione nel Registro di persona precedentemente esclusa dal Registro (per le persone precedentemente escluse dal Registro, nei confronti delle quali è stata deliberata l'iscrizione nel Registro);

37.8. informazioni sull'organizzazione che opera nel mercato finanziario e che è il luogo di lavoro della persona certificata: nome; indirizzo di posta; informazioni sulla relativa licenza (per le persone specificate nelle sezioni I e II dell'Allegato n. 1 al presente Regolamento);

37.9. la posizione che la persona certificata ricopre in un'organizzazione che opera nel mercato finanziario (per le persone specificate nelle sezioni I e II dell'Appendice n. 1 del presente Regolamento).

38. I dati sulle persone certificate e sui certificati di qualificazione rilasciati (duplicati dei certificati di qualificazione) vengono inseriti nel Registro dal Servizio Federale al momento del rilascio del certificato di qualificazione (duplicato del certificato di qualificazione).

39. In caso di modifica del cognome, nome, patronimico, dati del passaporto, dati anagrafici (dati di soggiorno) e dati anagrafici specificati ai paragrafi 37.8 e 37.9 del presente Regolamento (per le persone indicate nelle sezioni I e II dell'Allegato n. 1 al presente Regolamento), oltre a ricevere la prima formazione professionale superiore, una persona certificata, entro un periodo non superiore a un mese dalla data in cui si sono verificati tali cambiamenti (eventi), è tenuta a inviare a qualsiasi ente territoriale una domanda nel modulo in conformità con l'Appendice n. 8 (Pril_8.doc 22KB) del presente Regolamento con una copia del certificato di qualifica allegato e documenti che confermano tali modifiche (copia del passaporto, copia del certificato di matrimonio, copia del libretto di lavoro, copia del diploma di istruzione professionale superiore ).

L'ente territoriale, entro un termine non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza specificata, apporta al Registro le modifiche presentate ovvero trasmette al soggetto certificato un rifiuto motivato ad apportare le modifiche indicate in caso di rilevazione di incompletezze o informazioni inaffidabili o mancata fornitura dei documenti specificati.

V. Motivi e procedura di cancellazione
certificati di qualificazione

40. Il Servizio Federale decide di annullare il certificato di qualifica di una persona certificata in caso di violazione ripetuta o grave della legislazione della Federazione Russa sui titoli.

41. Se sussistono i motivi specificati nel paragrafo 40 del presente Regolamento, un'organizzazione operante nel mercato finanziario o un ente territoriale può presentare una petizione al Servizio Federale per annullare il certificato di qualifica della persona certificata.

42. In caso di annullamento di un certificato di qualifica, il Servizio federale, entro un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data di adozione della presente decisione, avvisa la persona il cui certificato di qualifica è stato annullato.

VI. Ordine di divulgazione informazioni contenute
nel registro delle persone certificate

43. Per garantire l'accesso delle parti interessate alle informazioni sulle persone che soddisfano i requisiti di qualificazione stabiliti dal presente Regolamento, le seguenti informazioni sulle persone certificate sono pubblicate sulla pagina ufficiale del Servizio federale su Internet:

43.1. Nome e cognome;

43.2. dati specificati nelle clausole 37.2 - 37.7 del presente Regolamento.

44. Per ottenere un estratto del Registro sulla composizione delle informazioni divulgate su una persona certificata nel modulo conforme all'Allegato n. 9 (Pril_9.doc 22KB) al presente Regolamento, l'interessato ha il diritto di presentare una domanda scritta domanda a qualsiasi ente territoriale per il rilascio dell'estratto specificato.

Condizione obbligatoria affinché l'interessato possa ricevere l'estratto specificato è presentare all'autorità territoriale un ordine di pagamento con una nota della banca sulla sua esecuzione (in caso di pagamento dell'imposta statale riscossa in forma non in contanti) o una ricevuta dell'importo stabilito modulo rilasciato al pagatore dalla banca (in caso di pagamento dell'imposta statale in contanti), che (che) conferma il fatto del pagamento da parte della persona specificata dell'imposta statale riscossa in conformità con la legislazione della Federazione Russa sulle tasse e commissioni per richiedendo documenti.

45. Le copie dei documenti presentati ai sensi del presente Regolamento devono essere autenticate secondo le modalità prescritte.

Valido Editoriale da 01.01.1970

Nome del documentoORDINE del Servizio Federale dei Mercati Finanziari della Federazione Russa del 28 gennaio 2010 N 10-4/пз-н "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI SPECIALISTI DEI MERCATI FINANZIARI"
Tipo di documentoordine, posizione
Autorità riceventeFSFR RF
Numero del documento10-4/PZ-N
Data di accettazione01.10.2010
Data di revisione01.01.1970
Numero di registrazione presso il Ministero della Giustizia17130
Data di registrazione presso il Ministero della Giustizia06.05.2010
Statovalido
Pubblicazione
  • "Bollettino degli atti normativi degli organi esecutivi federali", N 21, 24.05.2010
NavigatoreAppunti

ORDINE del Servizio Federale dei Mercati Finanziari della Federazione Russa del 28 gennaio 2010 N 10-4/пз-н "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI SPECIALISTI DEI MERCATI FINANZIARI"

REGOLAMENTO SUGLI SPECIALISTI DEI MERCATI FINANZIARI

29. Le informazioni contenute nel Registro sono esposte negli organi territoriali del Servizio Federale dei Mercati Finanziari della Russia e sono divulgate anche sotto forma di estratti del Registro.

30. Per ottenere informazioni su una persona certificata e sui certificati di qualificazione a lui rilasciati, una persona certificata può contattare qualsiasi ente territoriale del Servizio federale dei mercati finanziari della Russia con una domanda contenente il suo cognome, nome, patronimico<*>, data di nascita, indirizzo postale, numero di telefono di contatto, firma personale della persona certificata e data di redazione della domanda.

<*>In presenza di.

31. L'ente territoriale del Servizio federale dei mercati finanziari della Russia trasferisce i dati personali di una persona certificata sotto forma di estratto del registro agli interessati che non sono soggetti a dati personali solo con il consenso scritto dell'oggetto dei dati personali o se esiste un'altra base giuridica.

32. Il consenso scritto deve essere certificato secondo le modalità stabilite dalla legislazione della Federazione Russa e deve includere le seguenti informazioni:

32.1. Nome e cognome<*>, indirizzo della persona certificata, numero del documento principale comprovante la sua identità, informazioni sulla data di emissione del documento specificato e l'autorità di emissione;

32.2. nome e indirizzo (ubicazione) dell'ente territoriale del Servizio federale dei mercati finanziari della Russia che riceve il consenso della persona certificata;

32.3. lo scopo del trasferimento dei dati personali della persona certificata;

32.4. elenco dei dati personali il cui trasferimento è subordinato al consenso della persona certificata;

32,5. elenco delle azioni con dati personali per le quali viene prestato il consenso, vale a dire: trasferimento all'interessato (sono indicati cognome, nome, patronimico<*>cittadino o nome dell'organizzazione);

32.6. il periodo durante il quale il consenso è valido, nonché la procedura per la sua revoca.

<*>In presenza di.

33. Se il richiedente non presenta i documenti previsti ai paragrafi 30 - 32 del Regolamento o presenta una serie di documenti redatti in modo errato in conformità con i requisiti dei paragrafi 30 - 32 del Regolamento, l'ente territoriale dell'Agenzia finanziaria federale Il Servizio Mercati della Russia, entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda prevista ai paragrafi 30 - 32 del Regolamento, invia al richiedente un rifiuto motivato di rilasciare un estratto dal Registro.

34. L'ente territoriale della FFMS della Russia, entro un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei documenti previsti ai paragrafi 30 - 32 del Regolamento, redige un estratto del Registro contenente informazioni sulla qualifica certificati rilasciati alla persona certificata, il nome della posizione del dipendente dell'ente territoriale della FSFM della Russia, la firma di questo dipendente, una trascrizione della firma, un timbro attestante la firma e lo consegna al richiedente.

35. Ogni estratto del registro rilasciato da un ente territoriale del Servizio federale dei mercati finanziari della Russia contiene informazioni riguardanti una sola persona certificata.

36. Le copie dei documenti presentati ai sensi del Regolamento devono essere autenticate secondo le modalità prescritte.

08.02.2018
Eventi. La Banca Centrale ha adeguato il dizionario. Nuovi concetti sono apparsi nel documento del programma della Banca di Russia. Ieri la Banca di Russia ha pubblicato un documento politico in cui descrive i piani per lo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie nel mercato finanziario nei prossimi anni. Le idee, i concetti e i progetti principali sono già stati annunciati dall’autorità di regolamentazione in un modo o nell’altro. Allo stesso tempo, la Banca Centrale introduce e rende pubblici nuovi termini, in particolare RegTech, SupTech e “identificatore end-to-end”. Gli esperti notano che queste aree si stanno sviluppando con successo in Europa da molto tempo.

08.02.2018
Eventi. La Duma di Stato ha rilasciato alla capitale un lasciapassare per la Russia. Si è deciso di ripetere l'amnistia aziendale una tantum. La Duma di Stato russa ha adottato mercoledì in prima lettura e poche ore dopo in seconda lettura il pacchetto di progetti di legge promossi da Vladimir Putin sulla ripresa dell'amnistia capitale. Il nuovo atto di “perdono” è stato annunciato come la seconda fase della campagna del 2016, che è stata poi presentata come una campagna una tantum ed è stata in realtà ignorata dalle imprese. Dato che negli ultimi due anni l’attrattiva della giurisdizione russa e la fiducia nelle sue forze dell’ordine non sono aumentate, ora si scommette sulla tesi che i capitali devono essere restituiti al Paese perché all’estero per loro è peggio che in Russia.

07.02.2018
Eventi. Controllo e supervisione sono personalizzati sulla figura. Imprese e autorità confrontano gli approcci alla riforma. I risultati e le prospettive della riforma delle attività di controllo e vigilanza sono stati discussi ieri dai rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle autorità di regolamentazione nell'ambito della “Russian Business Week” sotto gli auspici dell'RSPP. Nonostante una diminuzione del 30% nel numero dei controlli programmati, le imprese lamentano gli oneri amministrativi e chiedono alle autorità di rispondere più rapidamente alle proposte degli imprenditori. Il governo, a sua volta, prevede di rivedere i requisiti obbligatori, riformare il Codice degli illeciti amministrativi, la digitalizzazione e l'accettazione della segnalazione in modalità “one window”.

07.02.2018
Eventi. Verrà aggiunta trasparenza agli emittenti. Ma gli investitori attendono aggiunte alle assemblee degli azionisti. La Borsa di Mosca sta preparando modifiche alle regole di quotazione per gli emittenti le cui azioni si trovano nei listini di quotazione più alti. In particolare, le società saranno tenute a creare sezioni speciali sui loro siti web per azionisti e investitori, la cui manutenzione sarà controllata dalla borsa. I grandi emittenti soddisfano già questi requisiti, ma gli investitori ritengono importante sancire tali obblighi nel documento. Inoltre, a loro avviso, la borsa dovrebbe prestare attenzione alla divulgazione delle informazioni per le assemblee degli azionisti, che è la questione più delicata nel rapporto tra emittenti e investitori.

07.02.2018
Eventi. La Banca Centrale Russa leggerà attentamente la pubblicità. Il regolatore finanziario ha trovato un nuovo campo di vigilanza. Non solo il Servizio federale antimonopolio, ma anche la Banca centrale inizieranno presto a valutare l'integrità della pubblicità finanziaria. A partire da quest'anno, nell'ambito del controllo comportamentale, la Banca di Russia identificherà gli annunci di società finanziarie e banche contenenti segni di violazioni e li segnalerà alla FAS. Se le banche ricevessero non solo multe dal FAS, ma anche raccomandazioni dalla Banca Centrale, ciò potrebbe cambiare la situazione con la pubblicità nel mercato finanziario, dicono gli esperti, ma la procedura per l'applicazione delle misure di vigilanza della Banca Centrale nella nuova area non è stata modificata. ancora stato descritto.

06.02.2018
Eventi. Non per accento, ma per passaporto. In primavera gli investimenti esteri sotto il controllo russo rimarranno senza protezione internazionale. All'inizio di marzo la Duma di Stato russa adotterà un disegno di legge governativo che priva gli investimenti delle società straniere e delle persone con doppia cittadinanza controllate dai russi dalla protezione della legge sugli investimenti esteri, in particolare dalle garanzie sulla libertà di prelievo degli utili. Il documento non riconosce come esteri gli investimenti tramite trust e altre istituzioni fiduciarie. La Casa Bianca è ancora pronta a considerare come investitori stranieri le strutture controllate dai russi che investono in beni strategici nella Federazione Russa, ma per loro, come prima, questo significa solo la necessità di approvare le transazioni con la Commissione per gli investimenti esteri.

06.02.2018
Eventi. Alle agenzie governative non vengono fornite le banche. FAS Russia intende limitare l'espansione del settore pubblico nel mercato finanziario. Il Servizio federale antimonopolio ha sviluppato proposte per limitare gli acquisti di banche da parte di agenzie governative. La FAS prevede di modificare la legge “Sulle banche e sulle attività bancarie” e sta attualmente lavorando su di essa con la Banca Centrale (CB). Un'eccezione potrebbe essere la riorganizzazione delle banche, garantendo la disponibilità dei servizi bancari nelle aree che ne hanno bisogno, così come le questioni di sicurezza nazionale. Il capo della Banca Centrale, Elvira Nabiullina, ha già sostenuto questa iniziativa.

06.02.2018
Eventi. È stata data una possibilità all'audit online. L'IIDF è pronto a supportare le ispezioni remote. L'audit online, che finora era un ramo secondario di questa attività, svolta principalmente da aziende senza scrupoli, ha ricevuto sostegno a livello statale. Il Fondo per lo sviluppo delle iniziative Internet ha investito 2,5 milioni di rubli nella società AuditOnline, riconoscendo così la promessa di questo settore. Tuttavia, gli operatori di mercato sono fiduciosi che gli audit online non abbiano un futuro legittimo: gli audit a distanza contraddicono gli standard internazionali di audit.

05.02.2018
Eventi. Si raccomanda di astenersi da transazioni legali. La Banca Centrale Russa considerava non etica la “gestione della fiducia nascosta”. La Banca di Russia mette in guardia i partecipanti professionisti dall'utilizzare alcune pratiche popolari, ma non del tutto etiche, in relazione ai clienti nel mercato azionario. Gli schemi descritti nella lettera del regolatore rientrano nel quadro giuridico, quindi la Banca Centrale si è limitata a raccomandazioni. Ma in realtà l'autorità di regolamentazione sta testando l'uso della sentenza motivata, il cui diritto d'uso non è stato ancora legalmente approvato.

05.02.2018
Eventi. L'assorbimento sarà meno divertente. La Banca Centrale Russa incoraggia le banche a ridurre i prestiti alle operazioni di M&A. L’idea della Banca Centrale di incoraggiare le banche a concedere prestiti non a fusioni e acquisizioni di aziende, ma allo sviluppo della produzione assume tratti concreti. Il primo passo potrebbe essere quello di dare istruzioni alle banche di creare maggiori riserve per i prestiti emessi per operazioni di M&A. Secondo gli esperti, ciò ridurrà tali prestiti, ma affinché le risorse bancarie possano essere destinate allo sviluppo della produzione, saranno necessarie ulteriori misure di incentivazione.

Registrazione n. 6641

In conformità con il paragrafo 14 dell'articolo 42 e il paragrafo 10 dell'articolo 44 della legge federale del 22 aprile 1996 N 39-FZ "Sul mercato dei valori mobiliari" (Legislazione raccolta della Federazione Russa, 1996, N 17, Art. 1918; 1998, N 48, art. 5857; 2001, n. 3424, n. 5141, n. 2711), comma 2 dell'articolo 55 della legge federale del 29 novembre 2001 N 156-FZ “Sui fondi di investimento” " (Raccolta delle legislazioni della Federazione Russa, 2001, N 49, Art. 4562; 2004, N 27, Art. 2711) e paragrafo 5.2.9 Regolamento sul Servizio federale per i mercati finanziari, approvato con decreto del governo della Federazione Russa del 30 giugno 2004 N 317 (Legislazione raccolta della Federazione Russa, 2004, N 27, Art. 2780), ordino:

1. Approvare l'allegato Regolamento in materia di specialisti dei mercati finanziari (di seguito Regolamento)*.

2. Stabilire che:

2.1. I requisiti di qualificazione delle persone specificate nei paragrafi 1.1 - 1.2 dell'Appendice n. 1 del Regolamento non si applicano agli enti creditizi.

2.2. L'inclusione nel registro delle persone certificate (di seguito denominato Registro), persone precedentemente escluse dal registro, viene effettuata dal Servizio federale per i mercati finanziari dopo tre anni dalla data di cancellazione delle licenze delle organizzazioni che operano nel mercato finanziario in cui queste persone hanno lavorato, previo invio al Servizio federale dei mercati finanziari con una corrispondente domanda accompagnata da una copia del certificato di qualificazione o sulla base di un atto giudiziario.

2.3. Restano validi i certificati di qualificazione rilasciati dalla Commissione federale per il mercato mobiliare e dal Servizio federale dei mercati finanziari prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e con durata di validità illimitata.

2.4. I titolari di certificati di qualifica di specialista del mercato mobiliare in finanza aziendale hanno il diritto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza, di scambiare il certificato specificato con un certificato di qualifica di specialista dei mercati finanziari in una delle specializzazioni in settore del mercato finanziario secondo le modalità indicate ai commi 33 e 34 del Regolamento.

3. La decisione della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari del 24 dicembre 2003 N 03-47/ps “Sugli specialisti del mercato dei valori mobiliari” (registrata presso il Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 4 febbraio 2004, registrazione N 5525) non non si applica dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. La presente ordinanza entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione ufficiale, ad eccezione delle disposizioni per le quali la presente ordinanza stabilisce altre date di entrata in vigore.

I requisiti di qualificazione per gli specialisti dei mercati finanziari che lavorano presso istituti di credito entrano in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

La clausola 6.1 del Regolamento entra in vigore dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

5. Il controllo sull'attuazione del presente ordine è affidato al vice capo del Servizio federale per i mercati finanziari V.Yu. Streltsova.

Supervisore

O. Vyugin

* Pubblicato secondo il "Bollettino degli atti normativi degli organi esecutivi federali" n. 23 del 6 giugno 2005.

Regolamento sugli specialisti dei mercati finanziari

I. Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento stabilisce:

1.1. requisiti di qualificazione per specialisti dei mercati finanziari - dipendenti, il cui elenco delle posizioni è riportato nell'appendice n. 1 del presente Regolamento, che lavorano in un'organizzazione - un partecipante professionale al mercato mobiliare, un'organizzazione impegnata nella gestione di fondi di investimento, mutui fondi e fondi pensione non statali, o un'organizzazione che opera come depositaria specializzata di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali (di seguito denominata un'organizzazione che opera nel mercato finanziario), o un'organizzazione che intende operare in il mercato finanziario se questa organizzazione ha inviato una richiesta corrispondente ai mercati del Servizio Finanziario Federale (di seguito denominato Servizio Federale);

1.2. procedura di certificazione;

1.3. la procedura per la tenuta del registro delle persone certificate (di seguito Registro);

1.4. procedura e cause di revoca dei certificati di qualificazione;

1.5. procedura per la comunicazione delle informazioni contenute nel Registro.

2. Gli specialisti dei mercati finanziari hanno diritto a ricevere la qualifica di “specialista dei mercati finanziari” nelle seguenti specializzazioni nel campo dei mercati finanziari, indicate nell'attestato di qualifica:

2.1. attività di intermediazione, intermediazione e gestione di titoli;

2.2. attività dell'organizzatore delle negoziazioni sul mercato dei valori mobiliari (attività della borsa) e attività di compensazione;

2.3. attività connesse alla tenuta del registro dei possessori di titoli;

2.4. attività di deposito;

2.5. attività connesse alla gestione di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali;

2.6. attività di depositari specializzati di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali.

3. La certificazione dei candidati viene effettuata dal Servizio federale sotto forma di esame di qualificazione e rilascio di un certificato di qualificazione, nonché di verifica della conformità delle qualifiche degli specialisti dei mercati finanziari ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

4. Il Servizio federale prende le seguenti decisioni nel campo della certificazione:

4.1. sull'assegnazione delle qualifiche al richiedente e sul rilascio di un certificato di qualificazione;

4.2. rifiuto di attribuire un titolo al richiedente;

4.3. sulla revisione del risultato dell'esame di abilitazione in relazione al richiedente;

4.4. sul rifiuto del richiedente di rivedere il risultato dell'esame di abilitazione;

4.5. sull'iscrizione nel registro delle persone certificate di una persona precedentemente esclusa dal registro specificato;

4.6. sul rilascio di un duplicato del certificato di qualifica a una persona certificata;

4.7. sulle modifiche al certificato di qualifica di una persona certificata;

4.8. sull'annullamento del certificato di qualifica di una persona certificata.

II. Requisiti di qualificazione per gli specialisti dei mercati finanziari

5. Gli specialisti dei mercati finanziari devono soddisfare i seguenti requisiti di qualificazione:

5.1. disponibilità di un certificato di qualificazione del Servizio federale o della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari in una specializzazione corrispondente al tipo di attività nel mercato finanziario svolta dall'organizzazione in cui lavora la persona specificata;

5.2. disponibilità di un certificato di qualificazione da parte del Servizio Federale o della Commissione Federale per il Mercato dei Valori Mobiliari in una specializzazione corrispondente al tipo di attività nel mercato finanziario svolta dall'organizzazione che è il luogo di lavoro principale di queste persone - per le persone previste nella Sezione II dell'Allegato n. 1 al presente Regolamento;

5.3. presenza di studi superiori (ad eccezione delle persone previste nella Sezione III dell'Appendice n. 1 del presente Regolamento);

5.4. assenza di fatto di annullamento del certificato di qualificazione, se sono trascorsi meno di tre anni dalla data di annullamento.

6. I soggetti indicati nelle sezioni I e II dell'Allegato n. 1 al presente Regolamento, oltre ai requisiti stabiliti dal comma 5 del presente Regolamento, devono possedere i seguenti requisiti:

6.1. per le persone previste nel paragrafo 1.1 dell'Appendice n. 1 del presente Regolamento - che hanno esperienza come capo di un dipartimento o altra unità strutturale di un'organizzazione che opera nel mercato finanziario, un organismo di autoregolamentazione che unisce organizzazioni che operano nel settore dei valori mobiliari e collettivi mercato degli investimenti (di seguito - un organismo di autoregolamentazione), la Commissione federale per il mercato mobiliare, il Servizio federale, i loro organi territoriali, il Ministero delle finanze della Federazione Russa, le autorità finanziarie degli enti costituenti della Federazione Russa, il Banca Centrale della Federazione Russa, le cui responsabilità ufficiali includevano prendere (preparare) decisioni su questioni direttamente legate alla specializzazione nel campo del mercato finanziario - almeno un anno;

6.2. per le persone previste nelle sezioni I e II dell'Allegato n. 1 del presente Regolamento - l'assenza del fatto di lavorare in un'organizzazione che operava nel mercato finanziario, la cui licenza corrispondente è stata revocata e in cui la persona specificata era la persona che gestito le attività correnti di tale ente, o dal titolare del trattamento durante il periodo della violazione che ha comportato la revoca della licenza (salvi i casi di revoca della licenza su richiesta dell'ente stesso), se inferiore a tre anni decorsi dalla data di revoca della licenza.

7. Se un'organizzazione svolge o intende svolgere diversi tipi di attività nel mercato finanziario e questa organizzazione ha inviato una domanda corrispondente al Servizio federale, allora:

7.1. le persone specificate nei paragrafi 1.1 - 1.3 dell'Appendice n. 1 del presente Regolamento devono possedere un certificato di qualificazione per la specializzazione nel campo del mercato finanziario, corrispondente a uno dei tipi di attività dell'organizzazione nel mercato finanziario;

7.2. Il controllore deve possedere certificati di qualificazione che garantiscano la conformità delle specializzazioni in essi indicate nel campo del mercato finanziario con tutti i tipi di attività dell'organizzazione nel mercato finanziario.

III. Procedura per la certificazione

8. La certificazione dei candidati viene effettuata conducendo (sostenendo) due esami di qualificazione (di base e specialistici), assegnando qualifiche e rilasciando un certificato di qualificazione.

9. Gli esami di abilitazione vengono condotti in conformità con il Regolamento per lo svolgimento degli esami di abilitazione in conformità con l'Appendice n. 2 del presente Regolamento.

10. Le domande d'esame per gli esami di abilitazione sono formate sotto forma di test utilizzando un metodo di campionamento casuale dal database delle domande d'esame per gli esami di abilitazione.

La banca dati delle domande d'esame è mantenuta secondo la procedura approvata con ordinanza del Servizio federale.

11. Le domande d'esame per gli esami di abilitazione sono formate in conformità con gli elenchi degli argomenti delle domande d'esame, lo standard delle domande d'esame di prova e l'elenco degli atti normativi, la cui conoscenza è obbligatoria per lo svolgimento qualificato delle funzioni di specialisti dei mercati finanziari (di seguito denominati requisiti minimi di qualificazione).

12. I requisiti minimi di qualificazione sono approvati con ordinanze del Servizio Federale.

13. Qualora l'esame di abilitazione preveda domande d'esame sulla conoscenza dei fondamenti teorici del mercato finanziario e delle discipline scientifiche applicate al settore, l'abilitazione minima deve comprendere un elenco della letteratura consigliata per la preparazione al superamento dell'esame di abilitazione.

14. Il superamento dell’esame di qualificazione di base costituisce la base per l’ammissione del richiedente a sostenere l’esame di qualificazione specialistica.

15. Il superamento dell'esame di qualificazione specialistica costituisce la base per l'assegnazione al richiedente della qualifica di “specialista dei mercati finanziari”.

16. Il Servizio federale conduce (accetta) l'esame di qualificazione di base e i seguenti esami di qualificazione specializzata:

16.1. esame di qualificazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari nelle attività di intermediazione, di intermediazione e di gestione di titoli (di seguito denominato esame della prima serie);

16.2. esame di qualificazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari nell'organizzazione delle negoziazioni sul mercato dei valori mobiliari (attività delle borse valori) e delle attività di compensazione (di seguito denominato esame della seconda serie);

16.3. esame di qualificazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari sulla tenuta del registro dei possessori di valori mobiliari (di seguito denominato esame della terza serie);

16.4. esame di abilitazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari nell'attività di banca depositaria (di seguito denominato esame della quarta serie);

16.5. esame di abilitazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari nella gestione di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali (di seguito denominato esame della quinta serie);

16.6. esame di abilitazione specialistica per specialisti dei mercati finanziari sull'attività dei depositari specializzati di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali (di seguito denominato sesto ciclo di esame).

17. Tutti gli esami di qualificazione si svolgono in un'unica fase. La durata dell'esame base di abilitazione e dell'esame di quinta serie non può superare i centoventi minuti. La durata degli esami della prima, quarta e sesta serie non può superare i sessanta minuti.

18. L'esame di abilitazione base è una prova composta da domande d'esame per la conoscenza generale della normativa che disciplina i mercati finanziari e la capacità di effettuare semplici calcoli utilizzando strumenti provenienti da discipline scientifiche di settore come l'economia matematica, la statistica economica, l'analisi economica e finanziaria.

19. L'esame di abilitazione specialistica è una prova di domande d'esame per una conoscenza approfondita degli atti normativi che disciplinano la relativa specializzazione nel campo del mercato finanziario.

20. La fornitura delle condizioni organizzative e tecniche per sostenere gli esami di abilitazione, l'esame dei risultati degli esami di abilitazione (di seguito denominato ricorso) e l'accettazione dei documenti per verificare il rispetto dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente Regolamento sono effettuati dagli organi territoriali di il Servizio Federale (di seguito denominati Enti Territoriali).

Le condizioni organizzative e tecniche per sostenere gli esami di abilitazione sono approvate con ordinanza del Servizio federale.

21. Il supporto tecnico per sostenere gli esami di abilitazione è fornito dai centri d'esame.

I requisiti per i centri d'esame, nonché l'elenco dei centri d'esame, sono determinati dagli ordini del Servizio federale.

22. Per organizzare i lavori preparatori e sostenere gli esami di abilitazione, il Servizio federale, su proposta dei propri organi territoriali, approva la composizione delle commissioni d'esame. Le modalità di funzionamento delle commissioni d'esame sono approvate con ordinanza del Servizio federale.

23. Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione i candidati che abbiano inviato ad uno degli enti territoriali la seguente documentazione:

23.1. modulo di richiesta del richiedente per un certificato di qualificazione secondo il modulo conforme all'appendice n. 3 del presente regolamento;

23.2. un estratto del protocollo della commissione d'esame sul superamento dell'esame di qualificazione di base se, quando il richiedente ha superato l'esame di qualificazione di base, l'ente territoriale specificato non ha fornito le condizioni organizzative e tecniche per sostenere questo esame, o una copia del certificato di qualificazione - se il richiedente è in possesso di certificato di abilitazione per l'ammissione a sostenere un esame di abilitazione specialistica;

23.3. una copia di un documento statale sull'istruzione professionale superiore e per i candidati che hanno ricevuto un'istruzione all'estero - un documento di uno stato estero sull'istruzione superiore e un certificato di equivalenza di un documento di uno stato estero sull'istruzione superiore con un diploma di istruzione professionale superiore della Federazione Russa, rilasciato dall'organo esecutivo federale nel campo dell'istruzione (di seguito denominato documento sull'istruzione superiore), - se il richiedente ha un'istruzione superiore.

24. Le cause di rifiuto dell'ammissione agli esami di abilitazione sono:

24.1. presenza di informazioni inesatte nel modulo di domanda presentato dal richiedente;

24.2. mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione prevista al comma 23 del presente Regolamento;

24.3. mancato superamento da parte del richiedente dell'esame di abilitazione base o mancanza della documentazione prevista al punto 23.2 del presente Regolamento - per l'ammissione a sostenere l'esame di abilitazione specialistica;

24.4. cancellazione del certificato di qualificazione del richiedente se sono trascorsi meno di tre anni dalla data di tale cancellazione;

24.5. l'attività lavorativa del richiedente in un'organizzazione che operava nel mercato finanziario e alla quale è stata revocata la licenza, come persona che gestiva le attività attuali di tale organizzazione o come responsabile del trattamento durante il periodo della violazione che ha portato alla revoca della licenza (salvi i casi di revoca della licenza su istanza del suddetto organismo) se sono trascorsi meno di tre anni dalla data di tale revoca.

25. Si considera superato l'esame di abilitazione il candidato che abbia ottenuto da 80 a 100 punti nel superamento dell'esame di abilitazione.

26. I risultati dell'esame di abilitazione sono approvati dal protocollo della commissione d'esame e sono forniti ai candidati per la revisione entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data dell'esame di abilitazione.

27. Un richiedente che non ha un certificato di qualificazione, ma ha superato con successo l'esame di qualificazione di base, le cui condizioni organizzative e tecniche per l'ammissione sono state fornite dall'ente territoriale, e intende presentare i documenti ad un altro ente territoriale per superare un esame specializzato esame di qualificazione, sulla base di domanda scritta entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'esame di qualificazione di base, l'ente territoriale che ha fornito le condizioni organizzative e tecniche per sostenere l'esame di base fornisce un estratto del protocollo della commissione d'esame sui risultati dell'esame di qualificazione superamento dell’esame di qualificazione base.

28. Il richiedente che non riesce a superare l'esame di abilitazione ha il diritto di presentare ricorso.

29. La domanda di ricorso del ricorrente viene inviata a qualsiasi ente territoriale ed è esaminata dal Servizio federale secondo le modalità prescritte.

L'ente territoriale, entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta domanda, comunica al richiedente la decisione del Servizio Federale adottata nei suoi confronti.

30. Il Servizio Federale, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di superamento dell'esame di qualificazione specialistica da parte del richiedente (ricorso), decide sull'assegnazione di una qualifica al richiedente e sul rilascio a lui di un certificato di qualificazione.

Il Servizio Federale, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data della decisione di assegnare una qualifica al richiedente e di rilasciargli un certificato di qualifica, redige un certificato di qualifica nel modulo conforme all'Appendice n. 4 del presente Regolamento e lo invia all'ente territoriale che ha fornito le condizioni organizzative e tecniche per lo svolgimento dell'esame di qualificazione, per il rilascio a soggetto certificato.

31. In caso di smarrimento o danneggiamento del certificato di qualificazione di una persona certificata, su sua richiesta, redatto nel modulo conforme all'Appendice n. 5 del presente Regolamento (con allegato del certificato di qualificazione) e inviato a qualsiasi territorio organismo, il Servizio Federale entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda specificata da parte del Servizio Federale, decide di rilasciare un duplicato del certificato di qualifica alla persona certificata.

Il Servizio Federale, entro un termine non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data della decisione di rilasciare un duplicato del certificato di qualificazione ad una persona certificata, redige e invia un duplicato del certificato di qualificazione all'ente territoriale per il rilascio alla persona certificata.

32. In caso di modifica del cognome, nome, patronimico di una persona certificata su sua richiesta redatta nel modulo conforme all'Appendice n. 6 del presente Regolamento (con allegato un certificato di qualifica e una copia del documento che conferma tale modifica) e inviato a qualsiasi ente territoriale, il Servizio Federale in tempo, non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda specificata da parte del Servizio Federale, decide di modificare il certificato di qualificazione del persona certificata.

Il Servizio Federale, entro un termine non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data della decisione di modifica del certificato di qualificazione di una persona certificata, apporta le opportune modifiche al certificato di qualificazione riemettendolo e lo trasmette all'ente territoriale per il rilascio a la persona certificata.

33. Per scambiare un certificato di qualifica di uno specialista del mercato mobiliare in finanza aziendale con un certificato di qualifica di uno specialista del mercato finanziario in una delle specializzazioni nel campo del mercato finanziario, il suo proprietario deve inviare a qualsiasi ente territoriale una domanda sotto forma ai sensi dell'Allegato n. 7 del presente Regolamento con allegato l'attestato di qualificazione dello specialista del mercato mobiliare in finanza aziendale.

34. Il Servizio Federale, entro un termine non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Servizio Federale dei documenti indicati al paragrafo 33 del presente Regolamento, decide di assegnare una qualifica al richiedente e di rilasciargli un certificato di qualificazione .

Il Servizio Federale, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data della decisione di assegnare le qualifiche al richiedente e di rilasciargli un certificato di qualificazione, redige un certificato di qualificazione nel modulo conforme all'Appendice n. 4 del presente Regolamento e lo invia all'ente territoriale per il rilascio alla persona certificata.

35. Quando riceve un certificato di qualificazione (duplicato di un certificato di qualificazione), una persona certificata deve presentare un documento che confermi la sua identità, presentare un ordine di pagamento con il contrassegno della banca sulla sua esecuzione (quando si paga l'imposta statale in forma non in contanti) o una ricevuta del modulo stabilito rilasciato al pagatore dalla banca (in caso di pagamento dei dazi statali in contanti), che conferma il fatto del pagamento da parte della persona specificata dei dazi statali riscossi in conformità con la legislazione della Federazione Russa sulle tasse e le spese per il rilascio del certificato (duplicato del certificato; modifica del certificato), e firmare la dichiarazione relativa alla qualifica ricevuta dal certificato (duplicato del certificato di qualifica).

Una condizione obbligatoria per il rilascio di un certificato di qualifica (un duplicato di un certificato di qualifica) a un rappresentante di una persona certificata è la presenza di una procura, eseguita secondo le modalità prescritte.

IV. La procedura per la tenuta del registro delle persone certificate

36. Per registrare e controllare i certificati di qualificazione rilasciati, il Servizio Federale mantiene un Registro.

37. Il registro contiene le seguenti informazioni su ciascuna persona certificata:

37.1. cognome, nome, patronimico; dati del passaporto (dati del documento di identità): nome, serie, numero e data di rilascio e nome dell'autorità che ha rilasciato il documento; dati nel luogo di registrazione (luogo di soggiorno); Numeri di telefono di contatto; dati sull'istruzione superiore (se disponibili);

37.2. data e numero dell'ordine del Servizio federale sull'assegnazione di una qualifica al richiedente e sul rilascio di un certificato di qualificazione o ordine del Servizio federale (ordine della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari) sull'approvazione della decisione della Commissione di certificazione sull'assegnazione di una qualifica al richiedente e sul rilascio di un certificato di qualifica;

37.3. nome della specializzazione nel campo del mercato finanziario;

37.4. serie e numero del modulo del certificato di qualificazione;

37,5. data e numero dell'ordine del Servizio federale sull'annullamento del certificato di qualificazione della persona certificata o ordine del Servizio federale (ordine della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari) sull'approvazione della decisione della Commissione di certificazione di annullare il certificato di qualificazione della persona certificata (per le persone per le quali è stata presa la decisione di annullare il certificato di qualificazione);

37.6. data e numero dell'ordine del Servizio federale (ordine della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari) che approva la decisione della Commissione di certificazione di escludere una persona certificata dal registro (per le persone per le quali è stata presa una decisione di esclusione dal registro il registro);

37.7. data e numero dell'ordinanza del Servizio federale sull'iscrizione nel registro di una persona precedentemente esclusa dal registro o dell'ordinanza del Servizio federale (ordinanza della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari) sull'approvazione della decisione della certificazione Commissione sull'iscrizione nel Registro di persona precedentemente esclusa dal Registro (per le persone precedentemente escluse dal Registro, nei confronti delle quali è stata deliberata l'iscrizione nel Registro);

37.8. informazioni sull'organizzazione che opera nel mercato finanziario e che è il luogo di lavoro della persona certificata: nome; indirizzo di posta; informazioni sulla relativa licenza (per le persone specificate nelle sezioni I e II dell'Allegato n. 1 al presente Regolamento);

37.9. la posizione che una persona certificata ricopre in un'organizzazione che opera nel mercato finanziario (per le persone specificate nelle sezioni I e II dell'Appendice n. 1 del presente Regolamento).

38. I dati sulle persone certificate e sui certificati di qualificazione rilasciati (duplicati dei certificati di qualificazione) vengono inseriti nel Registro dal Servizio Federale al momento del rilascio del certificato di qualificazione (duplicato del certificato di qualificazione).

39. In caso di modifica del cognome, nome, patronimico, dati del passaporto, dati di registrazione (dati di soggiorno) e dati del Registro specificati nei paragrafi 37.8 e 37.9 del presente Regolamento (per le persone specificate nelle sezioni I e II dell'Allegato n. 1 al presente Regolamento), nonché aver conseguito la prima formazione professionale superiore, una persona certificata, entro un periodo non superiore a un mese dalla data in cui si sono verificati tali cambiamenti (eventi), è tenuta a inviare a qualsiasi ente territoriale una domanda in modulo conforme all'appendice n. 8 del presente Regolamento, allegando una copia del certificato di qualifica e documenti che confermano le modifiche specificate (copia del passaporto, copia del certificato di matrimonio, copia del libretto di lavoro, copia del diploma di istruzione professionale superiore).

L'ente territoriale, entro un termine non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza specificata, apporta al Registro le modifiche presentate ovvero trasmette al soggetto certificato un rifiuto motivato ad apportare le modifiche indicate in caso di rilevazione di incompletezze o informazioni inaffidabili o mancata fornitura dei documenti specificati.

V. Motivi e procedura di revoca dei certificati di qualificazione

40. Il Servizio Federale decide di annullare il certificato di qualifica di una persona certificata in caso di violazione ripetuta o grave della legislazione della Federazione Russa sui titoli.

41. Se sussistono i motivi specificati nel paragrafo 40 del presente Regolamento, un'organizzazione operante nel mercato finanziario o un ente territoriale può presentare una petizione al Servizio Federale per annullare il certificato di qualifica della persona certificata.

42. In caso di annullamento di un certificato di qualifica, il Servizio federale, entro un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data di adozione della presente decisione, avvisa la persona il cui certificato di qualifica è stato annullato.

VI. La procedura per la divulgazione delle informazioni contenute nel registro delle persone certificate

43. Per garantire l'accesso delle parti interessate alle informazioni sulle persone che soddisfano i requisiti di qualificazione stabiliti dal presente Regolamento, le seguenti informazioni sulle persone certificate sono pubblicate sulla pagina ufficiale del Servizio federale su Internet:

43.1. Nome e cognome;

43.2. dati specificati nelle clausole 37.2 - 37.7 del presente Regolamento.

44. Per ottenere un estratto dal registro sulla composizione delle informazioni divulgate su una persona certificata nel modulo conforme all'appendice n. 9 del presente Regolamento, una persona interessata ha il diritto di presentare una domanda scritta a qualsiasi ente territoriale per il rilascio dell'estratto indicato.

Condizione obbligatoria affinché l'interessato possa ricevere l'estratto specificato è presentare all'autorità territoriale un ordine di pagamento con una nota della banca sulla sua esecuzione (in caso di pagamento dell'imposta statale riscossa in forma non in contanti) o una ricevuta dell'importo stabilito modulo rilasciato al pagatore dalla banca (in caso di pagamento dell'imposta statale in contanti), che (che) conferma il fatto del pagamento da parte della persona specificata dell'imposta statale riscossa in conformità con la legislazione della Federazione Russa sulle tasse e commissioni per richiedendo documenti.

45. Le copie dei documenti presentati ai sensi del presente Regolamento devono essere autenticate secondo le modalità prescritte.

Appendice n. 1

Elenco degli specialisti dei mercati finanziari

I. Persone che gestiscono le attività correnti di un'organizzazione operante nel mercato finanziario

I requisiti di qualificazione per le persone specificate nelle clausole 1.1 - 1.2 della presente Appendice non si applicano agli enti creditizi (clausola 2.1 dell'Ordine).

1.1. Una persona che, in conformità con la legge o i documenti costitutivi di un'organizzazione, svolge le funzioni di unico organo esecutivo di un'organizzazione che opera nel mercato finanziario.

1.2. Deputato dell'organo esecutivo unico di un'organizzazione operante nel mercato finanziario, che, nell'ambito delle sue funzioni ufficiali, gestisce un settore, divisione, dipartimento, dipartimento o altra unità strutturale indipendente, la cui funzione esclusiva è quella di svolgere uno o più tipi di attività nel mercato finanziario (di seguito - suddivisione strutturale).

1.3. Il capo (vice capo) dell'unità strutturale di un'organizzazione le cui responsabilità lavorative includono l'attuazione diretta delle attività nel mercato finanziario, inclusa l'unità strutturale di un'organizzazione che svolge funzioni di contabilità interna in questa organizzazione.

II. Controllore

2.1. Un dipendente di un'organizzazione operante nel mercato finanziario, responsabile dell'attuazione del controllo interno di tale organizzazione.

III. Specialista

3.1. Un dipendente di un'unità strutturale di un'organizzazione operante nel mercato finanziario che, in conformità con le sue responsabilità lavorative, svolge le seguenti funzioni:

3.1.1. in un'organizzazione impegnata in attività di intermediazione, intermediazione o gestione di titoli:

Esecuzione di transazioni con titoli: per conto dell'organizzazione e a sue spese; per conto dei clienti e a spese dei clienti; per conto dell'organizzazione e a spese dei clienti alle aste con l'organizzatore delle negoziazioni sul mercato dei valori mobiliari;

Effettuare transazioni e/o operazioni con fondi e/o titoli nell'interesse del fondatore della gestione;

Firma di report ai clienti;

3.1.2. in un'organizzazione che svolge attività di compensazione - prova documentale dei risultati della compensazione;

3.1.3. in un'organizzazione che opera come organizzatore delle negoziazioni sul mercato dei valori mobiliari (attività di borsa), - divulgazione di informazioni basate sui risultati delle negoziazioni;

3.1.4. in un'organizzazione impegnata nella tenuta di un registro dei possessori di titoli:

Esecuzione di operazioni relative al trasferimento di proprietà di titoli su conti personali di persone registrate;

Firma di documenti che confermano i diritti di proprietà delle persone registrate su titoli e documenti sulle transazioni eseguite;

3.1.5. in un'organizzazione impegnata in attività di deposito:

Effettuare operazioni relative al trasferimento della proprietà di titoli sui conti titoli dei clienti;

Firma di documenti che confermano la proprietà del cliente di titoli e documenti sulle transazioni eseguite;

3.1.6. in un'organizzazione impegnata nella gestione di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali:

Firma di documenti in uscita dell'organizzazione relativi all'attuazione di operazioni relative alla gestione della proprietà di un fondo di investimento azionario, fondo comune di investimento, riserve pensionistiche di un fondo pensione non statale o proprietà in cui sono investiti risparmi pensionistici ;

Firma di documenti in uscita dell'organizzazione relativi all'attuazione di operazioni relative alla gestione di titoli di proprietà di un fondo di investimento azionario, titoli che costituiscono un fondo comune di investimento o titoli in cui sono depositate le riserve pensionistiche di un fondo pensione non statale i risparmi pensionistici collocati o investiti;

Firma dei documenti in uscita dell'organizzazione relativi all'attuazione delle operazioni relative alla gestione della copertura ipotecaria;

Firma di documenti contenenti il ​​calcolo di indicatori allo scopo di monitorare la gestione delle riserve di investimento di un fondo di investimento azionario, di proprietà di un fondo comune di investimento, di fondi di riserve pensionistiche di un fondo pensione non statale o di proprietà in cui sono depositati risparmi pensionistici investito;

3.1.7. in un organismo che opera come depositario specializzato di fondi di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione non statali:

Firma dei documenti in uscita dell'organizzazione relativi all'attuazione delle operazioni relative alla conservazione e alla contabilità dei diritti sui titoli di proprietà di un fondo di investimento per azioni, titoli che costituiscono un fondo comune di investimento o titoli in cui le riserve pensionistiche di un non- vengono collocati fondi pensione statali o titoli in cui vengono investiti risparmi previdenziali o fondi costituenti copertura ipotecaria;

Firma di documenti in uscita dell'organizzazione relativi all'attuazione di operazioni relative alla contabilità della proprietà di un fondo di investimento azionario, fondo comune di investimento, riserve pensionistiche di un fondo pensione non statale, proprietà in cui sono investiti risparmi pensionistici e costituire una copertura ipotecaria;

Firma di documenti contenenti il ​​calcolo degli indicatori al fine di monitorare il rispetto da parte della società di gestione dei requisiti della legislazione della Federazione Russa, nonché la carta e la dichiarazione di investimento di un fondo di investimento per azioni, i termini di un accordo con un fondo comune -fondo di investimento azionario e regole di gestione fiduciaria di un fondo comune di investimento, rispetto dei requisiti per la struttura di un fondo pensione del portafoglio di investimento non statale (e altre funzioni di controllo);

Conferma del consenso del depositario specializzato alla cancellazione di fondi da un conto bancario, all'esecuzione di operazioni con la proprietà di un fondo di investimento azionario, proprietà che costituisce un fondo comune di investimento o proprietà in cui sono investiti i risparmi pensionistici;

Notifica al Servizio federale e ad altre autorità esecutive federali sulle violazioni individuate durante l'esecuzione delle funzioni di controllo da parte del depositario specializzato e sulla loro eliminazione (mancata eliminazione);

Firma dei documenti in uscita dell'organizzazione riguardanti l'attuazione delle operazioni relative al trasferimento della proprietà delle quote di investimento di un fondo comune di investimento;

Firma di documenti che confermano la proprietà da parte della persona registrata di quote di investimento di un fondo comune di investimento e di documenti sulle transazioni eseguite.

Appendice n. 2
al Regolamento sugli specialisti dei mercati finanziari

Regolamento per lo svolgimento degli esami di abilitazione

1. L'esame di idoneità si svolge in forma scritta o informatica.

2. L'esame di idoneità in forma scritta si svolge nel seguente ordine:

2.1. Il giorno degli esami l'ufficio regionale trasmette alla sede d'esame:

Elenco dei candidati (scheda d'esame);
- carte d'identità contenenti cognome, nome, patronimico, dati del passaporto, numero di identificazione, numero del luogo di lavoro individuale dei richiedenti;
- fogli per l'inserimento delle risposte corrette scelte dai candidati (fogli risposte);
- istruzioni per la compilazione dei fogli risposte.

2.2. Durante tutta la durata dell'esame di abilitazione è obbligatoria la presenza di almeno un componente della commissione esaminatrice. Se l'esame si svolge in due o più aule, durante la prova dovranno essere presenti almeno tre membri della commissione esaminatrice.

2.3. La registrazione dei candidati viene effettuata dai membri della commissione d'esame e dagli osservatori, inizia entro e non oltre 15 minuti prima dell'inizio dell'esame di abilitazione e termina nel momento in cui i membri della commissione d'esame annunciano l'inizio dell'esame di abilitazione. Ciascun candidato presenta un documento di riconoscimento e firma la scheda d'esame, dopodiché gli vengono fornite le istruzioni per la compilazione dei fogli risposte.

2.4. Il candidato sprovvisto di documento di riconoscimento o che arrivi in ​​ritardo all'esame di abilitazione è considerato mancata presentazione.

2.5. Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione solo i candidati inseriti nella graduatoria d'esame e che hanno completato la procedura di immatricolazione.

2.6. Prima dell’inizio dell’esame, il posto di lavoro del richiedente deve avere:

Carta d'identità del richiedente;
- foglio delle risposte;
- una calcolatrice non programmabile con un insieme minimo di operazioni aritmetiche, incluso l'elevazione a una potenza e la radice di una potenza;
- utensili per scrivere (penna, matita, gomma);
- istruzioni per la compilazione del foglio risposte.

2.7. I candidati occupano i posti di lavoro indicati nella scheda d'esame.

2.8. Se necessario, il centro d'esame fornisce ai candidati materiale per scrivere e calcolatrici.

2.9. Prima dell'inizio dell'esame e della distribuzione del test, ai candidati viene concesso il tempo di familiarizzare con le istruzioni per la compilazione del foglio delle risposte. Successivamente, i candidati compilano la parte superiore del foglio delle risposte con i dati personali.

2.10. I membri della commissione d'esame devono fornire ai candidati informazioni sulla durata dell'esame, sul numero di domande del test, avvisare sui motivi per l'annullamento dei risultati dell'esame e sulla necessità di rimanere al lavoro fino alla fine dell'esame.

2.11. Durante lo svolgimento degli esami di abilitazione, ai candidati è vietato:



abbandonare l'aula dove si svolge l'esame prima della fine dello stesso;
copiare e trasmettere informazioni sul contenuto delle domande d'esame;
ritardare la consegna delle prove d'esame, dei fogli risposte, delle tessere di riconoscimento oltre la scadenza del tempo previsto per l'esame;
rimuovere i fogli delle risposte e le prove d'esame dall'aula dove si svolge l'esame.

I candidati che violano questi requisiti vengono allontanati dall'aula e i risultati degli esami di questi candidati vengono annullati.

2.12. Se un richiedente supera utilizzando il documento d'identità di qualcun altro (questo fatto viene segnalato alle forze dell'ordine), la commissione d'esame decide di annullare i risultati degli esami di abilitazione.

2.13. Se sussistono motivi per annullare i risultati degli esami di abilitazione, la commissione d'esame redige un rapporto sulle violazioni accertate. L'atto è firmato dagli attuali membri della commissione d'esame, dagli osservatori, nonché dal richiedente che ha violato i requisiti di questi paragrafi.

2.14. Gli osservatori devono essere presenti durante l'intero esame. L'inizio dell'esame è considerato il momento annunciato dall'osservatore dopo la distribuzione delle prove d'esame ai candidati.

2.15. Al termine dell'esame, i membri della commissione d'esame e gli osservatori ritirano le prove d'esame, i fogli delle risposte e le carte d'identità. Allo stesso tempo, i candidati rimangono al loro posto di lavoro.

2.16. I membri della commissione d'esame devono informare i candidati sulla data e sulle modalità di revisione dei risultati dell'esame.

3. L'esame di idoneità in formato informatico si svolge nel seguente ordine:

3.1. Presso la postazione d'esame, il richiedente può avere solo strumenti di scrittura (penna, matita e gomma) e una calcolatrice non programmabile con un insieme minimo di operazioni aritmetiche, inclusi l'esponenziazione e l'estrazione della radice, nonché le istruzioni per lavorare con un programma per computer.

3.2. Durante tutta la durata dell'esame di abilitazione in aula (laboratorio informatico), è obbligatoria la presenza di almeno un componente della commissione esaminatrice in ciascuna aula.

3.3. La registrazione dei candidati viene effettuata dai membri della commissione d'esame e dagli osservatori, inizia entro e non oltre 15 minuti prima dell'inizio dell'esame di abilitazione e termina nel momento in cui i membri della commissione d'esame annunciano l'inizio dell'esame di abilitazione. Ogni richiedente presenta un documento di identificazione e firma il foglio d'esame, dopodiché gli vengono fornite istruzioni per compilare i fogli di risposta (istruzioni per lavorare con un programma per computer) e gli viene comunicato il numero del suo posto d'esame e il suo numero di identificazione per iniziare l'esame programma.

3.4. Il candidato che non ha con sé un documento di riconoscimento o è in ritardo per l'esame di abilitazione è considerato non presentatosi.

3.5. Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione i candidati inseriti nella graduatoria degli esami e che hanno completato la procedura di immatricolazione.

3.6. Gli osservatori sono presenti durante l'esame di abilitazione. Se l'esame si svolge in più aule (laboratorio informatico), ciascuna aula (laboratorio informatico) dovrà avere almeno un osservatore ogni 20 candidati.

3.7. Durante la prova di abilitazione è fatto divieto ai candidati di:

Utilizzare materiale legislativo e didattico, letteratura di riferimento e specializzata, nonché comunicazioni mobili;
negoziare con altri candidati;
abbandonare l'aula (laboratorio informatico) dove si svolge l'esame fino al suo completamento;
utilizzare i media elettronici;
eseguire altri programmi parallelamente al programma dell'esame.

I candidati che violano i requisiti di cui sopra vengono allontanati dall'aula (laboratorio informatico) e i risultati dell'esame di abilitazione vengono annullati.

3.8. Se un richiedente supera utilizzando il documento d'identità di qualcun altro (questo fatto viene segnalato alle forze dell'ordine), la commissione d'esame decide di annullare i risultati degli esami di abilitazione.

3.9. Se sussistono motivi per annullare i risultati degli esami di abilitazione, la commissione d'esame redige un rapporto sulle violazioni accertate. L'atto è firmato dagli attuali membri della commissione d'esame, dagli osservatori, nonché dal richiedente che ha violato i requisiti di questi paragrafi.

3.10. Il richiedente può completare anticipatamente l'esame di abilitazione. Trascorso il tempo assegnato per l'esame di qualificazione, il programma di test termina automaticamente. Al termine del programma, sulla postazione del richiedente apparirà un messaggio contenente le informazioni relative all’esito dell’esame di abilitazione.

3.11. Dopo aver ricevuto il permesso dai membri della commissione d'esame di lasciare l'aula (laboratorio informatico), i candidati devono lasciare calcolatrici, matite e bozze nei posti d'esame e lasciare l'aula.

3.12. Se si sono verificati guasti tecnici durante il mantenimento tecnico dell'esame di qualificazione, tutti i fatti relativi ai guasti verificatisi devono essere registrati nel rapporto della commissione d'esame.

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